Art. 149.
(Formazione del personale).

      1. La formazione del personale appartenente a tutte le aree è operata dai provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria nei territori di loro competenza.
      2. Il personale di cui al comma 1 frequenta corsi di formazione organizzati per ogni ruolo, dopo la assunzione nella amministrazione penitenziaria e periodicamente in seguito. I corsi di formazione iniziali devono avere durata di almeno sei mesi.
      3. Durante i corsi di formazione, ai periodi di docenza sono alternati periodi di sperimentazione pratica con l'accompagnamento formativo di personale in servizio.
      4. Le docenze nei corsi di formazione sono tenute da esperti nelle materie penitenziarie o in altre materie utili all'inquadramento delle stesse e da operatori appartenenti ai vari ruoli della amministrazione penitenziaria, attualmente in servizio.
      5. I contenuti dei corsi di formazione devono fare costante riferimento alle norme della Costituzione, delle leggi penali, della presente legge e del regolamento, in particolare alle norme in materia di esecuzione della pena e della custodia cautelare, delle misure di sicurezza e delle misure alternative alla detenzione.
      6. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere previsti momenti di aggregazione degli allievi in sede nazionale o interregionale.
      7. Per ogni regione o per gruppi di regioni possono essere previste strutture residenziali per lo svolgimento dei corsi di

 

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formazione di più lunga durata. Il provveditorato regionale territorialmente competente cura la opportuna rotazione del personale assegnato a tali strutture, che deve essere scelto tra quello in servizio presso gli istituti e i centri di servizio sociale per adulti.